Al comma 1, capoverso «Art. 51-quater», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: uffici dirigenziali generali fino a: è pari a sei con le seguenti: dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre.
Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 3-bis.