Dopo l'articolo 3-quater inserire il seguente:
Art. 3-quinquies.
1. Al fine di agevolare l'accesso alla formazione universitaria, nella prospettiva di consentire la promozione della metodologia dello studio a distanza, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento è disciplinata la totale equivalenza dei corsi di laurea nonché dei titoli accademici di livello universitario rilasciati dalle università telematiche a quelli rilasciati dalle altre istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, fermo restando il rispetto dei criteri di accreditamento di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2003, n. 98.