Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 51-quater» con il seguente:
Art. 51-quater.
(Ordinamento)
1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 51-ter.
Conseguentemente, all'articolo 4 sopprimere il comma 3-bis.