Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 51» con il seguente:
Art. 51.
(Ordinamento)
1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50.