Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.