Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizione per garantire dotazioni organiche sufficienti, formazione e sicurezza del personale)
1. Per consentire lo svolgimento e l'applicazione di tutte le misure previste dal presente decreto, dalle circolari emanate dal Ministero della salute, dalle Ordinanze concordate tra Ministero della salute e regione in cui insiste la struttura interessata dall'emergenza COVID-19 e dalle indicazioni a livello internazionale, quota parte dei finanziamenti di cui all'articolo 4, sono finalizzati a un incremento del personale medico e infermieristico e di operatori sanitari, compreso tra il 5 e il 10 per cento di quello operante alla data di entrata in vigore del presente decreto, per consentire di far fronte all'emergenza secondo i parametri indicati dalle leggi nazionali ed europee e secondo le necessità contingenti all'emergenza COVID-19.
2. Per questo personale e per tutto quello già operante nei confronti e per le necessità legate all'emergenza è prevista poi una specifica indennità di rischio e una specifica e tempestiva formazione sulla materia, anche FAD, organizzata a cura degli organismi nazionali ufficiali di controllo, aggiornabile in funzione dei progressi e delle nuove evidenze ottenuti nella lotta al contagio.
3. Per il suddetto personale e per tutto quello operante nelle strutture situate nelle zone ad alto rischio e in quelle subito limitrofe, è altresì prevista la completa dotazione straordinaria di dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 «Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» adatti al caso specifico e in grado di tutelare l'integrità della salute dell'operatore e limitare la diffusione del contagio.
Conseguentemente all'articolo 4, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni, con le seguenti: 30 milioni;
b) sostituire il comma 2, con i seguenti:
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 30 milioni per l'anno 2020, si provvede:
1) mediante riduzione di 20 milioni per il 2020 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;
2) mediante riduzione di 10 milioni per il 2020 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2-bis. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.