Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Dopo l'articolo 501-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 501-ter. (Manovre speculative su merci in occasione di calamità naturali o emergenze sanitarie) – 1. Se i fatti di cui all'articolo 501-bis sono commessi approfittando delle condizioni conseguenti a calamità naturali o ad emergenze sanitarie la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 4.000 ad euro 50.000».
2. All'articolo 380 del codice di procedura penale dopo la lettera c) è inserita la seguente:
« c-bis) delitto di Manovre speculative su merci in occasione di calamità naturali o emergenze sanitarie di cui all'articolo 501-ter del codice penale.»