Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le autorità competenti attuano ulteriori e più stringenti misure di monitoraggio, contenimento e gestione dell'emergenza nei comuni che presentano una più elevata presenza di soggetti provenienti da aree a maggior rischio epidemiologico. Le suddette ulteriori misure sono condivise e coordinate fra istituzioni italiane, i consolati interessati e le rappresentanze politiche e sociali locali, anche individuando una figura locale responsabile di suddetto coordinamento, quale Commissario straordinario per l'emergenza.