Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Una quota delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, è vincolata all'acquisto di idonei dispositivi di protezione individuali e ulteriori materiali e sistemi di protezione per il personale medico e sanitario, nonché a tutte le iniziative volte a consentire una complessiva più elevata tutela dei medici e sanitari in particolare quelli ospedalieri maggiormente coinvolti nella gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
1-ter. Per i suddetti dispositivi di protezione a favore dei medici di medicina generale, le risorse necessarie sono momentaneamente individuate a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.