Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. È fatto divieto di vendita di beni di prima necessità ivi compresi prodotti igienizzanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prezzo superiore a quello in commercio alla data del 31 gennaio 2020.
2. A chi viola il divieto di cui al comma precedente si applica la sanzione amministrativa fino a 250.000 euro.
3. Se per le modalità della condotta la violazione di cui al comma 1 costituisce, altresì reato, si applica la sanzione amministrativa fino a 500.000 euro.
4. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero: «n. 11-octies) l'aver agito approfittando delle condizioni conseguenti una calamità naturale o emergenze epidemiologiche».