Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) previsione della fornitura di specifici dispositivi di protezione individuali (DPI) allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei farmacisti e del personale che opera nelle farmacie dei comuni o delle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del COVID-19.
Conseguentemente, al comma 1 e al comma 2 dell'articolo 4, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 22 milioni.