Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Allo scopo di permetterne l'impiego in condizioni di sicurezza, al personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, alle polizie locali, al corpo dei Vigili del Fuoco e alla protezione civile impegnato in operazioni che implichino a qualsiasi titolo il dispiegamento in aree interessate dall'emergenza connessa al COVID-19, è assicurata la fornitura dei necessari equipaggiamenti di protezione individuale.