Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo per garantire l'approvvigionamento dei beni essenziali per la gestione dell'emergenza)
1. Al fine di garantire l'approvvigionamento da parte delle regioni e degli enti interessati dei dispositivi di protezione individuale, dei presidi medico chirurgici e degli altri beni necessari per la gestione e il contenimento dell'epidemia da COVID-19, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo con dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.