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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.05. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2402

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/02/2020  [ apri ]
3.05.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Dispositivi per l'erogazione di soluzioni idroalcoliche igienizzanti)

  1. Gli ospedali, le strutture sanitarie e sociosanitarie, le scuole di ogni ordine e grado, le università, i treni e gli aerei devono dotarsi di appositi dispositivi per l'erogazione di soluzioni idroalcoliche igienizzanti per la pulizia delle mani, in numero adeguato al numero degli utenti che li frequentano, utilizzabili gratuitamente da parte dei medesimi utenti.
  2. Le soluzioni idroalcoliche igienizzanti di cui al comma 1 devono contenere una percentuale di alcol pari almeno all'80 per cento.
  3. Le istruzioni per il corretto utilizzo dei dispositivi di cui al comma 1, corredate di illustrazioni esplicative e tradotte nelle principali lingue, devono essere esposte accanto ai dispositivi stessi.
  4. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alle spese relative all'installazione e alla manutenzione dei dispositivi di cui al medesimo comma 1 a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci.