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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.04. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 2402

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/02/2020  [ apri ]
3.04.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Prezzo massimo di cessione al pubblico di dispositivi di protezione individuale e presidi medico chirurgici)

  1. I prezzi di vendita alla produzione, alla distribuzione e al consumo dei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie, dei disinfettanti e delle sostanze germicide o battericide non possono superare, sino al 30 giugno 2020, quelli praticati al 30 novembre 2019.
  2. Chiunque vende o pone in vendita i beni di cui al comma 1 a prezzi superiori a quelli stabiliti a norma del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro ventimila.