Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Prezzo massimo di cessione al pubblico di dispositivi di protezione individuale e presidi medico chirurgici)
1. I prezzi di vendita alla produzione, alla distribuzione e al consumo dei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie, dei disinfettanti e delle sostanze germicide o battericide non possono superare, sino al 30 giugno 2020, quelli praticati al 30 novembre 2019.
2. Chiunque vende o pone in vendita i beni di cui al comma 1 a prezzi superiori a quelli stabiliti a norma del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro ventimila.