Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei farmacisti e del personale che opera nelle farmacie dei comuni o delle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del COVID-19.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1 e 2, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 22 milioni.