Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di garantire a tutti gli operatori sanitari la disponibilità di dispositivi di protezione individuale e in particolare di mascherine classificate Ffp2 o Ffp3, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Le regioni possono provvedere all'approvvigionamento dei dispositivi di cui al periodo precedente anche in deroga alle normali procedure di acquisto.
1-ter. Le risorse di cui al comma 1-bis, sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari ad euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.