Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) dotazione di tutti gli agenti delle Forze di polizia e delle Forze armate e, in particolare, degli agenti impiegati per assicurare l'esecuzione delle misure di cui alla presente legge, dei necessari dispositivi di protezione individuale e adozione di ogni altra particolare misura di cautela individuata dall'autorità competente.