Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Allo scopo di permetterne l'impiego in condizioni di sicurezza, al personale sanitario e al personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al corpo dei Vigili del Fuoco e alle polizie locali, impegnato in operazioni di controllo sanitario alle frontiere e nelle zone di confine sono assicurate tutte le misure di prevenzione e protezione sanitaria, compresa la fornitura dei necessari equipaggiamenti di protezione individuale, nonché strumenti idonei alla rilevazione della temperatura corporea volti a non creare situazioni di blocco dei flussi di transito con particolare riferimento ai lavoratori frontalieri italiani.