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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.06. in Assemblea riferita al C. 2402

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/02/2020  [ apri ]
3.06.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo per garantire l'approvvigionamento dei beni essenziali per la gestione dell'emergenza)

  1. Al fine di garantire l'approvvigionamento da parte delle regioni e degli enti interessati dei dispositivi di protezione individuale, dei presidi medico chirurgici e degli altri beni necessari alla gestione dell'emergenza e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo con dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.