Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Certificati di malattia a distanza)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino alla cessazione delle esigenze di cui all'articolo 1, nei confronti dei soggetti che presentano sintomi riconducibili all'infezione da COVID-19, i medici di medicina generale, in deroga alla normativa vigente, possono rilasciare certificati di malattia sulla base dell'anamnesi e di visite mediche a distanza, applicando in quanto compatibili le linee di indirizzo nazionali in materia di telemedicina.