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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.4. in Assemblea riferita al C. 2402

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/02/2020  [ apri ]
2.4.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di garantire a tutti gli operatori sanitari la disponibilità di dispositivi di protezione individuale e in particolare di mascherine classificate Ffp2 o Ffp3, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Le regioni possono provvedere all'approvvigionamento dei dispositivi di cui al periodo precedente anche in deroga alle normali procedure di acquisto.
  1-ter. Le risorse di cui al comma 1-bis, sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari ad euro 1 milione per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 542 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come sostituito dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.