Al comma 1, dopo le parole: le autorità competenti aggiungere le seguenti:, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2.
Conseguentemente:
a) all'articolo 2, dopo le parole: le autorità competenti aggiungere le seguenti:, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,
b) all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione.