Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Allo scopo di permetterne l'impiego in condizioni di sicurezza, al personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al corpo dei Vigili del Fuoco e alle polizie locali, impegnato in operazioni derivanti dalle misure di cui agli articoli 1 e 2 che implichino il dispiegamento in aree interessate dall'emergenza connessa al COVID-19, sono assicurate tutte le misure di prevenzione e protezione sanitaria, compresa la fornitura dei necessari equipaggiamenti di protezione individuale.