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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.057. in Assemblea riferita al C. 2402

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/02/2020  [ apri ]
3.057.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. È fatto divieto di vendita, fino alla durata dell'emergenza sanitaria, di beni di prima necessità ivi compresi prodotti igienizzanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prezzo superiore a quello in commercio alla data del 31 gennaio 2020.
  2. A chi viola il divieto di cui al comma precedente si applica la sanzione amministrativa fino a 250.000 euro.
  3. Se per le modalità della condotta la violazione di cui al comma 1 costituisce altresì reato, si applica la sanzione amministrativa fino a 500.000 euro.
  4. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero: «n. 11-octies) l'aver agito approfittando delle condizioni conseguenti una calamità naturale o emergenze epidemiologiche».