Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Fino alla cessazione delle esigenze di cui al comma 1, in aggiunta alle procedure sanitarie attivate su disposizione del Ministero della salute, gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera – Servizi assistenza sanitaria personale navigante (USMAF-SASN) sono tenuti ad effettuare i controlli sanitari sui passeggeri degli scali aeroportuali italiani anche nella fase antecedente i controlli di sicurezza all'imbarco.