Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, adotta linee guida per la prevenzione e per l'eventuale gestione della diffusione dell'epidemia da COVID-19 presso gli istituti penitenziari, alle quali gli istituti medesimi sono tenuti ad attenersi.
1-ter. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 1-bis, gli istituti penitenziari possono adottare provvedimenti straordinari, inclusa la limitazione dell'accesso delle persone esterne, per le finalità di cui al medesimo comma 1-bis.
1-quater. Al personale della Polizia penitenziaria è garantita la fornitura di dispositivi di protezione individuale e presidi medico chirurgici idonei a prevenire il rischio di contagio da COVID-19.