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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.61. in Assemblea riferita al C. 2402

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/02/2020  [ apri ]
2.61.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, adotta linee guida per la prevenzione e per l'eventuale gestione della diffusione dell'epidemia da COVID-19 presso gli istituti penitenziari, alle quali gli istituti medesimi sono tenuti ad attenersi.
  1-ter. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 1-bis, gli istituti penitenziari possono adottare provvedimenti straordinari, inclusa la limitazione dell'accesso delle persone esterne, per le finalità di cui al medesimo comma 1-bis.
  1-quater. Al personale della Polizia penitenziaria è garantita la fornitura di dispositivi di protezione individuale e presidi medico chirurgici idonei a prevenire il rischio di contagio da COVID-19.