Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura per tutta la durata dell'emergenza, che la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, riservi quotidianamente nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale spazi di informazione sanitaria e di comunicazione sulle corrette pratiche di prevenzione, trasmesse anche nella lingua dei segni e con sottotitolazione.