Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le regioni, anche sottoposte a piano di rientro dai deficit sanitari, che manifestano l'esigenza di incrementare il personale sanitario per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono autorizzate ad avviare procedure di assunzione delle unità di personale con le qualifiche necessarie, prevedendo lo scorrimento delle graduatorie di idonei ai concorsi pubblici vigenti, o nuove procedure concorsuali.