Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. Una quota parte degli stanziamenti di cui all'articolo 4, comma 1, è destinata all'assunzione straordinaria di personale sanitario e socio-sanitario, anche in deroga alle disposizioni contrattuali vigenti in materia di pronta disponibilità, reperibilità e fabbisogno di personale necessario.