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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.050. in Assemblea riferita al C. 2402

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/02/2020  [ apri ]
2.050.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizione per garantire dotazioni organiche sufficienti, formazione e sicurezza del personale)

  1. Per consentire lo svolgimento e l'applicazione di tutte le misure previste dal presente decreto, dalle circolari emanate dal Ministero della salute, dalle ordinanze concordate tra Ministero della salute e regione in cui insiste la struttura interessata dall'emergenza COVID-19 e dalle indicazioni a livello internazionale, quota parte dei finanziamenti di cui all'articolo 4 sono destinati a un incremento del personale medico e infermieristico e di operatori sanitari, compreso tra il 5 e il 10 per cento dell'attuale, per consentire di far fronte all'emergenza secondo i parametri indicati dalle leggi nazionali ed europee e secondo le necessità contingenti all'emergenza COVID-19.
  2. Per il personale di cui al comma 1 e per quello già operante e per le necessità legate all'emergenza è prevista una specifica indennità di rischio e una specifica e tempestiva formazione sulla materia, anche FAD, organizzata a cura degli organismi nazionali ufficiali di controllo, aggiornata in funzione dei progressi e delle nuove evidenze ottenuti nella lotta al contagio.
  3. Per il personale di cui al comma 1 e per tutto il personale operante nelle strutture situate nelle zone ad alto rischio e in quelle subito limitrofe è disposta la completa dotazione straordinaria di dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, adatti al caso specifico e in grado di tutelare l'integrità della salute dell'operatore e limitare la diffusione del contagio.

ident. 2.03.