Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) dotazione per tutti gli agenti delle Forze di polizia e delle Forze armate e, in particolare, per gli agenti impiegati per assicurare l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, dei necessari dispositivi di protezione individuale e adozione di ogni altra particolare misura di cautela individuata dall'autorità competente.