Al comma 1, lettera a), numero 1) capoverso b), apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il primo periodo con il seguente: «il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di una o più cose indivisibili che per le loro dimensioni e per la loro massa determinino eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che per la loro massa determinino eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall'articolo 62»;
b) sostituire il quarto e il quinto periodo con il seguente: «In entrambi i casi, la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi; tali limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile».