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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.7. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2019  [ apri ]
6.7.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1 con il seguente:
   1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
    «b) il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di una cosa indivisibile, definita al comma 4, che per le sue dimensioni e per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articolo 61 e 62, ovvero che per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall'articolo 62. In entrambi i casi, è consentito il trasporto di un'unica cosa indivisibile, con divieto assoluto di integrazione del carico; in caso di violazione, si applicano le sanzioni previste al comma 18».

ident. 6.6.