Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1 con il seguente:
1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di una cosa indivisibile, definita al comma 4, che per le sue dimensioni e per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall'articolo 62. In entrambi i casi, è consentito il trasporto di un'unica cosa indivisibile, con divieto assoluto di integrazione del carico; in caso di violazione, si applicano le sanzioni previste al comma 18.