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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.14. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2019  [ apri ]
6.14.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Itinerari abilitati al trasporto eccezionale)

  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituita una Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, di seguito "Commissione tecnica", di cui al precedente articolo 10, e di monitoraggio dello stato di efficienza e dei relativi fabbisogni di investimento delle infrastrutture stradali e autostradali in cui si articola.
  2. La Commissione tecnica è presieduta dal Capo del Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è composta da:
   a) il direttore generale per le Strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;
   b) il direttore generale per la Sicurezza stradale;
   c) altri direttori generali dei Dipartimenti per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici e per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale di volta in volta eventualmente interessati;
   d) il presidente del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori;
   e) un rappresentante, con qualifica dirigenziale per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economica;
   f) un rappresentante dell'ANAS;
   g) un rappresentante dell'AISCAT;
   h) un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
   i) un rappresentante dell'Unione delle province italiane;
   j) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;
   k) il Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di cui all'articolo 12, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
   l) un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni nazionali presenti nel CNEL e, su designazione delle stesse Confederazioni a cui aderiscono, uno per ciascuna delle associazioni di categoria più rappresentative della logistica e dei trasporti e dei settori merceologici interessati.

  3. Le attività di monitoraggio di cui al successivo comma 7 sono affidate all'ANSFISA, che si avvale dei dati e delle informazioni elaborate dall'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 13, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
  4. La Commissione tecnica, entro 90 giorni dalla sua costituzione, individua prioritariamente, in collaborazione con gli enti proprietari o gestori delle infrastrutture interessate, anche ai fini della necessaria connessione con le reti locali, i seguenti itinerari di interesse nazionale abilitati al trasporto eccezionale: Direttrice Padana; Direttrice Tirrenica; Direttrice Adriatica; Direttrici Tirreno-Adriatico; eventuali altri itinerari ritenuti di particolare importanza sulla rete viaria nazionale e autostradale che collegano i bacini produttivi ai principali terminali marittimi.
  5. Su proposta dei rappresentanti degli enti territoriali e/o delle rappresentanze imprenditoriali presenti nella Commissione tecnica, sono individuati itinerari di interesse territoriale particolarmente rilevanti per la produzione industriale, cioè tratte di collegamento abilitate al trasporto eccezionale ai livelli comunale, provinciale, regionale e interregionale e tra questi e gli itinerari di interesse nazionale.
  6. Per ciascun itinerario identificato, la Commissione tecnica definisce le condizioni e le modalità operative più idonee all'esercizio dei trasporti eccezionali, funzionali alle esigenze di carico e di ingombro dei veicoli utilizzati e compatibili con le esigenze della mobilità ordinaria, compresi la definizione di orari particolari di transito, impiego di scorte e chiusure temporanee della circolazione. Nel caso di utilizzo di perizie tecniche, la Commissione tecnica stabilisce anche i termini di validità e di successiva rielaborazione delle stesse, con riferimento all'intensità di utilizzo delle infrastrutture interessate. Le istanze di autorizzazione ad un trasporto eccezionale, di cui al precedente articolo 10, comma 6, se presentate nel pieno rispetto delle condizioni tecniche e delle modalità operative definite dalla Commissione tecnica per lo specifico itinerario utilizzato, sono rilasciate senza ulteriori approfondimenti tecnici preventivi.
  7. Sulla rete complessiva degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, la Commissione tecnica individua i necessari interventi di ristrutturazione e adeguamento delle reti esistenti, compresa la realizzazione, se necessaria, di nuove infrastrutture; la Commissione tecnica elabora altresì opportuni criteri tecnici e operativi per il monitoraggio dell'ANSFISA degli itinerari abilitati.
  8. Gli interventi necessari alla definizione degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali e al loro mantenimento in efficienza sono finanziati con le risorse ordinarie e straordinarie destinate dal bilancio dello Stato agli investimenti e alla manutenzione delle reti stradali e con una quota dei proventi, non inferiore al cinquanta per cento, percepiti dagli enti proprietari e gestori di strade per il rilascio delle relative autorizzazioni, con evidenza specifica di tale riserva nei prospetti di entrata e di uscita dei rispettivi bilanci.»,
  9. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che istituisce la Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, di cui al precedente comma 1, è adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  10. il presente articolo entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.