Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 93, dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
«1-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano alle persone fisiche con rapporto di lavoro stagionale inferiore a undici mesi all'anno, ovvero con rapporto di lavoro a tempo determinato, che non abbiano fissato la residenza anagrafica in Italia, nonché a persone fisiche con residenza anagrafica in Italia che circolano con un veicolo immatricolato all'estero in esecuzione di un servizio di cortesia.