Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 93, dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:
«1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano ai cittadini italiani che dimostrino l'esistenza di un rapporto di lavoro o la prestazione di attività professionale di durata non Inferiore a 185 giorni l'anno in altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai cittadini europei che dimostrino l'esistenza di un rapporto di lavoro o la prestazione di attività professionale in Italia di durata non inferiore a 185 giorni l'anno.».