Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 203, comma 2, dopo la lettera ii), è aggiunta la seguente:
« jj) autoveicoli per uso antincendio»;
b) all'articolo 204, comma 2, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:
« s-bis) attrezzati per uso antincendio.