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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.42. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2019  [ apri ]
5.42.

  Al comma 1, lettera o), apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo il numero 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis) al comma 4, dopo le parole: «è destinata» è aggiunta la seguente: «esclusivamente»;
   b) sostituire il numero 3) con il seguente:
   «3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Ai fini degli interventi di cui al comma 4, lettera a), l'ente proprietario della strada certifica nella relazione annuale di cui al comma 12-quater dell'articolo 142, lo stato di conformità alle caratteristiche tecniche indicate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, dei segnali individuati come prioritari per la sicurezza dell'utente della strada, con apposito provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e trasporti.
  4-ter. Gli enti locali che non ottemperano all'obbligo di rendicontazione disposto ai sensi dell'articolo 393 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono esclusi, nell'anno successivo a quello relativo all'obbligo di rendicontazione, dalla partecipazione ai bandì per l'attuazione dei Piano nazionale della sicurezza stradale».