Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 93:
1) al comma 1-bis le parole: «dal comma 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1-ter e 1-quater»;
2) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:
«1-quater. Nell'ipotesi di veicolo trasferito dalla sede di una struttura ricettiva presso luogo di ricovero o di sosta temporanea dello stesso, condotto da soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con la medesima impresa gestrice della struttura ricettiva, ovvero con l'impresa gestrice del medesimo luogo di ricovero o di sosta temporanea, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento prodotto dalla impresa cui è legato il soggetto conducente, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.