Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 84:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente;
«2. È ammessa, nell'ambito dei trasporti nazionali e internazionali tra Stati membri dell'Unione europea, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.»
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'impresa italiana iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e al Registro elettronico nazionale titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in disponibilità di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni, ovvero da impresa esercente in via esclusiva l'attività di locazione senza conducente di veicoli stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea.».