Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) all'articolo 121, comma 11, secondo periodo, le parole: «per una volta soltanto» sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di due volte».
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi di diritti e tariffe da corrispondere per sostenere l'eventuale terza prova pratica di guida di cui all'articolo 121, comma 11, del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo.