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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.18. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/07/2019  [ apri ]
5.18. (nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
  «d-bis) all'articolo 121, comma 11, secondo periodo, le parole: «per una volta soltanto» sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di due volte».

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi di diritti e tariffe da corrispondere per sostenere l'eventuale terza prova pratica di guida di cui all'articolo 121, comma 11, del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo.