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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.18. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/07/2019  [ apri ]
5.18.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   «d-bis) all'articolo 121, comma 11, secondo periodo, le parole: “per una volta soltanto” sono sostituite dalle seguenti: “per un massimo di due volte”.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono determinati gli importi di diritti e tariffe da corrispondere per sostenere l'eventuale terza prova pratica di guida di cui all'articolo 121, comma 11, del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo.»

ident. 5.19.