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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.100. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2019  [ apri ]
5.100.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 93:
    1) al comma 1-ter, ovunque ricorrano, dopo le parole: «Spazio economico europeo» sono inserite le seguenti: «o nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco»;
    2) dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:
  «1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
   a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
   b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;
   c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;
   d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;
   e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;
   f) al personale degli organismi internazionali accreditato in Italia che presta servizio e conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;
   g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;
   h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia.»

I Relatori