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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.44. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2019  [ apri ]
4.44.

  All'articolo 4, dopo la lettera g), aggiungere, la seguente:
   g-bis) all'articolo 185, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
  8-bis. I comuni, in sede di regolamentazione dei parcheggi ai sensi dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 7, individuano apposite aree per la sosta e per il rimessaggio degli autocaravan, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e dell'articolo 378 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
  8-ter. Le aree di cui al comma 8-bis sono classificate come aree verdi attrezzate, sono recintate e sono dotate delle seguenti strutture:
   a) illuminazione pubblica;
   b) punti di collegamento alla rete di distribuzione idrica e alla rete elettrica;
   c) scarichi collegati alla rete fognaria e contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi.
  8-quater. Allo scopo di incentivare la realizzazione delle aree verdi attrezzate di cui al comma 10 da parte di soggetti privati, i comuni possono applicare alle opere a ciò destinate le disposizioni della legge 24 marzo 1989, n. 122.
  8-quinquies. I comuni, ai sensi del comma 9, individuano parcheggi di idonea ampiezza, situati anche all'interno dei centri abitati, atti a consentire la sosta, compresa quella prolungata, degli autocaravan.
  8-sexies. I parcheggi di cui al comma 12 sono comunque realizzati in prossimità di fermate di mezzi di trasporto pubblico abilitati al trasporto delle persone disabili.
  8-septies. I comuni non possono comunque imporre alla circolazione degli autocaravan limitazioni diverse da quelle stabilite per i veicoli delle categorie M e M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b).

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni per favorire la mobilità personale, la mobilità ciclistica ed il turismo all'aria aperta).