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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.43. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2019  [ apri ]
4.43.

  Al comma 1, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  3) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 gli importi delle sanzioni amministrative di cui al primo e secondo periodo sono raddoppiate e si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 214, ove compatibile».

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis) Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 214 del codice della strada ai sensi dell'articolo 182, comma 10 come modificato dalla presente legge.