Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 3, comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere condotti a mano ai sensi dell'articolo 182. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali».