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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.4. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 24

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2019  [ apri ]
4.4.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 3, comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente:
    «2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere condotti a mano ai sensi dell'articolo 182. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali».