Al comma 1, lettera g) apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 9-bis al primo periodo è premesso il seguente: «Durante la marcia ai conducenti di velocipede è fatto obbligo di indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo di tipo omologato e conforme alla normativa dell'Unione europea;
b) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2-bis) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
10-bis. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per velocipedi di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396.